AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/03/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/03/2018
abbonamento, bonus, studenti, trasporti
IL c. 28 della legge di bilancio 2018 reintroduce una detrazione già in vigore nel 2008-2009
Integrando l'articolo 15 del TUIR con la nuova lettera i-decies si prevede una nuova detrazione pari al 19% per:
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
Quindi il vantaggio massimo sarà pari a euro 47,50 euro (250x19%).
Entrando la legge in vigore dal 2018, la norma interessa le spese sostenute dal 2018.
Istruzioni: Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico, spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40).
La detrazione per l’abbonamento al trasporto pubblico spetta su un importo complessivamente non superiore a 250 euro (art. 15, comma 1, lett. i-decies, del Tuir).
Questo limite massimo di spesa deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.
Pertanto, nel caso di due figli a carico si può compilare un unico rigo, riportando in esso il codice “40”, per indicare le spese sostenute per entrambi i figli (fino a un massimo di 250 euro).
Si ricorda, infine, che l’importo di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato. Quindi, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra due contribuenti (come nel caso dei genitori che sostengono, per esempio, la spesa di 300 euro per l’abbonamento del figlio a carico), l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i due, non può comunque superare 250 euro.
Indietro