ALIMENTI PER CANI E GATTI CON ALIQUOTA IVA ORDINARIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/08/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/08/2018
Alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, non è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 10%, ma quella ordinaria del 22%.
Lo prevede la risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, sulla base del parere tecnico formulato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il riferimento è ai “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”.
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche sulla base della valutazione tecnica dei Laboratori chimici, ha ritenuto di classificare i prodotti in questione, nell’ambito del capitolo 23 della Tariffa doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, alla voce 2309: “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” e in particolare alla sottovoce 230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”.
Vedi anche Ris. 106/2003 la risoluzione specifica che le cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto ad aliquota ridotta a condizione che non siano qualificabili come preparazioni destinate alla vendita al minuto, in quanto contenute in confezioni prive di indicazioni sul contenuto e sui modi di utilizzo che necessitano di un ulteriore ricondizionamento per la loro commercializzazione presso i consumatori finali. Le relative cessioni sono quindi assoggettabili ad aliquota ridotta del 4 ovvero del 10 per cento a seconda che rientrino nella fattispecie di cui al n. 20) della Tabella A, parte II o del n.91) della Tabella A, parte III, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
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