AMMORTIZZATORI COVID-19 NELLA CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO E PRECISAZIONI INPS
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 28/07/2020
Autore: Marrucci Mauro Fonte: Guida al Lavoro nr. 32 del 28/07/2020 pag. 10
La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha convertito il d.l. 34/2020 (c.d. "decreto Rilancio").
Dopo la conversione in legge del d.l. 34/2020, le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività.
Secondo il messaggio Inps n. 2901 del 2020, la decadenza opera solo sul periodo per cui i termini di presentazione della domanda sono scaduti, rimanendo impregiudicata per il datore di lavoro la possibilità di presentare una domanda per un periodo successivo.
Il modello SR41 con i dati per il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali va trasmesso all'Inps entro la fine del mese successivo al periodo di integrazione salariale, o entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di concessione.
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