ANTIRICICLAGGIO APPROVATE LE REGOLE GUIDA DEI COMMERCIALISTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 23/01/2019
Le norme di comportamento della categoria con indicazioni che saranno vincolanti da luglio 2019.
Nella seduta del 16 gennaio, il Consiglio nazionale DCEC ha approvato il documento
“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.
Al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle regole tecniche, il Consiglio nazionale dei commercialisti promuoverà nei prossimi sei mesi specifiche attività di formazione in modalità e-learning. Decorso tale periodo le regole saranno considerate vincolanti per gli iscritti.
l’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 demanda agli organismi di autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare regole tecniche attuative del d.lgs. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.
Le regole tecniche, emanate dal Consiglio nazionale in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).
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