Artigiani e commercianti contributi 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/02/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 15/02/2019
Gli importi dei contributi dovuti per i 2019 da artigiani ed esercenti attività commerciali si aggiornano a seguito della variazione annuale dell’indice Istat
Inps circolare n. 25 del 13 febbraio 2019.
Contribuzione sul minimale e sul massimale di reddito
In particolare, per il 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs è di 15.878,00 euro.
Le aliquote, quindi, per i titolari e ai collaboratori di età superiore ai 21 anni, saranno pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti.
Per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni, invece, si applica la riduzione contributiva al 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) fino a tutto il mese in cui il giovane collaboratore compie i 21 anni.
Le citate aliquote, dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019, si applicano per la quota eccedente i 15.878,00 euro annui fino al limite di 47.143,00 euro (prima fascia di retribuzione annua pensionabile per il corrente anno).
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale (cfr articolo 3-ter legge 438/1992).
Per il 2019 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572,00 euro.
Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi 2019, ai redditi 2019, da dichiarare nel 2020).
Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da versare entro le scadenze previste per l’Irpef.
Imprese con collaboratori
Nel caso in cui il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:
- imprese familiari legalmente costituite - sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito dichiarata da ciascuno ai fini fiscali
- aziende non costituite in imprese familiari - il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito dichiarato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono assoggettati al minimale annuo di reddito. Pertanto, essi devono versare solo i contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Regime contributivo agevolato
La legge di bilancio 2019 ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (forfettario), cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato. Quest’ultimo, però non ha subito alcuna modifica e, quindi, risulta vigente anche per il 2019.
L’Inps ricorda la natura facoltativa dell’accesso al regime agevolato, che avviene a seguito di specifica istanza presentata dall’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La disciplina in esame, che prevede una riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2019 a coloro che ne hanno già beneficiato nel 2018 e che, in costanza dei requisiti di accesso, non abbiano presentato espressa rinuncia.
Coloro che, invece, hanno intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Infine, chi intraprende una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Termini e modalità di versamento
I versamenti delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito dovranno essere effettuati, tramite F24, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2019
- 20 agosto 2019
- 18 novembre 2019
- 17 febbraio 2020.
In caso di reddito eccedente il minimale, i contributi saranno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.
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