Assistenza ai non autosufficienti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/08/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/08/2025

Detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’assistenza personale.
Il comma 1, lettera i-septies dell’articolo 15 del Tuir, prevede una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per l’assistenza personale.
Beneficiari
La detrazione è prevista per chi ha un reddito complessivo non superiore a 40mila euro (inclusi redditi da cedolare secca, regime forfettario, Ace, mance, eccetera) e riguarda le spese sostenute per badanti o altri professionisti dell’assistenza, che aiutano le persone non autosufficienti nello svolgimento degli atti quotidiani (alimentazione, igiene, deambulazione, vestirsi) anche se il contratto non è intestato direttamente al contribuente.
È sufficiente che la persona abbia effettivamente sostenuto la spesa, anche per un familiare non fiscalmente a carico.
L’importante è che la condizione di non autosufficienza sia certificata da un medico e derivi da una patologia: non basta, ad esempio, che un bambino abbia bisogno di aiuto per vestirsi, se non c’è una diagnosi clinica. In sostanza, non si applica ai bambini se la condizione è legata solo all’età.
Spese ammesse ed escluse
L’agevolazione fiscale, in particolare, si applica: alle spese sostenute per:
- badanti o assistenti personali
- case di cura o riposo (solo per la parte riferita all’assistenza)
- cooperative di servizi
- agenzie interinali.
È esclusa, invece, per le spese sostenute per le colf, che hanno un contratto diverso dall’assistente personale, e per i contributi previdenziali, i quali sono deducibili dal reddito nel rigo E23.
Limite e ripartizione
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è di 2.100 euro all’anno. Se più persone contribuiscono alle spese per lo stesso assistito, questo limite va suddiviso tra loro. E non importa quanti familiari siano coinvolti: il limite resta sempre riferito al singolo contribuente.
Il beneficio fiscale non è soggetto alla riduzione progressiva prevista per altri oneri, poiché è già vincolato al limite di reddito.
Alla fine il risparmio fiscale è di 399 euro (2.100*19%).
Modalità di pagamento
Dal 2020, per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento sia tracciabile. Carte di credito o debito, bonifici, Mav, PagoPA: tutto ciò che lascia una traccia è valido. E anche la documentazione deve essere precisa, con ricevute firmate, indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di chi paga, di chi presta assistenza e, se diverso, della persona assistita.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 15.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Per poter beneficiare della detrazione, è fondamentale che le spese, come detto, siano documentate in modo adeguato, anche attraverso una ricevuta firmata da chi ha prestato il servizio di assistenza, accompagnata dalla prova che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabile.
Tale tracciabilità può essere dimostrata, ad esempio, attraverso un’annotazione sulla fattura, sulla ricevuta fiscale o su un documento commerciale, oppure tramite una copia cartacea della transazione: ricevute di carte di credito o debito, bollettini postali, Mav, pagamenti effettuati con PagoPA, estratti conto bancari e simili.
La documentazione va conservata e deve riportare chiaramente i dati anagrafici e il codice fiscale sia della persona che ha effettuato il pagamento, sia di chi ha fornito l’assistenza. Se la spesa è stata sostenuta per un familiare, anche i suoi dati devono essere inclusi nella ricevuta.
Nel caso in cui l’assistenza sia fornita da una casa di cura o di riposo, è necessario che il documento distingua in modo preciso le somme riferite all’assistenza da quelle relative ad altri servizi offerti dalla struttura.
Se invece il servizio è erogato da una cooperativa o da un’agenzia interinale, la documentazione deve indicare rispettivamente la natura del servizio reso o la qualifica contrattuale del lavoratore impiegato.
Per approfondire
Tutte le informazioni su regole e caratteristiche della detrazione prevista per le spese di assistenza alle persone non autosufficienti sono disponibili nella guida “Altre detrazioni e deduzioni”.
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