Auto per disabili costo detraibile anche con la permuta dell’usato

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/02/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2025


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L'agevolazione richiede il pagamento tracciato ma è applicabile anche per la quota pagata con una permuta della vecchia auto.


Risoluzione n. 11 di oggi, 7 febbraio 2025.

Il contribuente che acquista un’auto nuova per il figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso, può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero prezzo del veicolo (entro il limite di 18.075,99 euro) a patto che sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore.

Il chiarimento a un genitore che nel 2023 ha acquistato un'autovettura per il trasporto del figlio disabile. Il pagamento del mezzo è stato effettuato in parte con bonifico bancario e in parte scomputando dal prezzo di acquisto del mezzo il valore di un veicolo usato venduto allo stesso concessionario.

Il contribuente chiede se può usufruire della detrazione Irpef prevista dal Tuir - articolo 15, comma 1, lettera c) - per l'acquisto dei mezzi di locomozione delle persone disabili, anche per il ''valore'' del veicolo concesso in permuta al concessionario.

Nell’ordine d’acquisto, specifica il richiedente, sono riportati il prezzo intero dell'auto acquistata e il costo del mezzo dato in permuta, la caparra confirmatoria e il saldo da versare alla consegna del veicolo.

Il contribuente ritiene che anche la quota corrispondente alla vendita dell’auto usata debba essere considerata come pagamento tracciabile, in quanto riportato nella ricevuta d'acquisto, allegata alla fattura e a tutti gli altri documenti necessari per accedere alla detrazione del 19 per cento.

L’Amministrazione finanziaria conferma ricordando, innanzitutto, nel dettaglio, requisiti e ambiti applicativi della norma agevolativa richiamata dal contribuente.

Il beneficio consiste in una detrazione pari al 19% dall'imposta lorda Irpef, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione (nuovi o usati) delle persone con disabilità (articolo 3, legge n. 104/1992). È possibile usufruire dell’agevolazione per l'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) includendo, nel limite del raggiungimento del tetto di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

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