BENEFICI E CONTRATTI FLESSIBILI SOLO PER LE IMPRESE CHE APPLICANO CCNL LEADER

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 26/06/2018

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 27 del 26/06/2018 pag. 32


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Con la nota del 20 giugno 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato le conseguenze del dumping contrattuale.


L’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività comparativa consente ai datori di lavoro di godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge, come disposto dall’art. 1, comma 1175, della l. 296/2006.

Secondo l’art. 51 del d. lgs. 81/2015, i rinvii operati dalla contrattazione collettiva per l’applicazione delle regole relative al lavoro flessibile presuppongono il rispetto di contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle relative rappresentanze aziendali.

Di conseguenza, l’applicazione di contratti stipulati da soggetti privi di tale requisito comporta violazioni di carattere contributivo, nonché la trasformazione dei rapporti di lavoro flessibili in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

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