Bonus barriere architettoniche le regole sul trasferimento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/08/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2025

Il trasferimento dell'agevolazione per cessione dell'immobile o per successione non è possibile
Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e, per quelle sostenute a partire dal 2024, è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 4-bis, comma 4, del Dl n. 39/2024).
In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate (circolare n. 17/2023).
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