Bonus beni materiali in unica quota annuale senza limite di ricavi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/05/2021
Autore: Reich Emanuale Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/05/2021
Per i soggetti di maggiori dimensioni accelerazione nell’utilizzo del credito d’imposta per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 in beni strumentali materiali (ex superammortamento).
L’articolo 1, c. 1059, della legge 178/2020 prevede che il credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 (comma 1054) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, può essere utilizzato in compensazione:
- in un’unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
- in 3 quote annuali per i soggetti con ricavi uguali o superiori a 5 milioni di euro.
Con il decreto Sostegni-bis in via di pubblicazione, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi uguali o superiori a 5 milioni di euro se maturato nel citato periodo per investimenti in beni strumentali materiali (si escludono quindi i beni immateriali) diversi da quelli indicati nell’allegato A alla legge 232/2016.
Il credito resta utilizzabile in tre quote annuali di pari importo per tutti i beni non rientranti nelle norme sopraindicate e per gli investimenti effettuati da tutti i beneficiari nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (estendibile al 30 giugno 2023).
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