Bonus formazione 4.0 senza ragguaglio ad anno
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2019
Il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività deve comunque essere effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento
Il credito d’imposta “formazione 4.0” spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui avviene l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 79/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da una società che, avendo svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, intende accedere al bonus formazione (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017).
Il dubbio dell’istante riguarda la determinazione del credito, in particolare se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo sostenuto per lo svolgimento delle attività formative vada assunto sin dall’inizio dell’anno d’imposta o se vada effettuato un ragguaglio ad anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto.
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