BONUS MOBILI E SISMABONUS

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/03/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 03/03/2021


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Il bonus mobile usufruibile anche nel caso di Sismabonue e Sismabonus acquisti


Può usufruire del bonus mobili anche chi effettua interventi agevolati per la prevenzione del rischio sismico, la conferma da una risposta a interpello e da una FAQ sul sito del Governo.

Nel caso di Sismabonus acquisti la risposta n. 515/2020 conferma che:

con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile (cosiddetto "bonus mobili") disciplinata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 (quesito numero 4) si fa presente che tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Considerato, come sopra detto, che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (cosiddetto "Testo unico dell'edilizia") si ritiene che gli interventi che saranno effettuati dall'impresa di costruzione rientrino tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili.

L'acquirente, pertanto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa,potrà fruire delle agevolazioni fiscali in argomento per l'arredo dell'abitazione.

FAQ n. A08.7 - Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili?

In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l'opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus?

R. L'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede che «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, (…) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» (cosiddetto bonus mobili).

Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia (Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

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