BONUS MOBILI SOSTENIMENTO DELLA SPESA E INIZIO RISTRUTTURAZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/08/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/08/2024
I lavori di ristrutturazione devono essere iniziati prima del sostenimento della spese per i mobili.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati.
La data di inizio lavori (ad esempio, data SCIA se richiesta) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3).
Nel caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646).
Decorrenza ristrutturazione
Per le spese sostenute nell’anno x per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno X-1 (anno precedente all’acquisto).
Quindi con ristrutturazione iniziata nell'anno x posso fruire del bonus mobili nell'anno x e nell'anno x+1.
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