Bonus per mancato assegno di mantenimento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/11/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/11/2022
Contributo destinato ai genitori che, causa Covid, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Dpcm del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 251/2022, che definisce i requisiti e i criteri di attribuzione del bonus.
Può arrivare a 800 euro mensili il contributo destinato ai genitori che, causa Covid, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, ossia fino al termine dello stato di emergenza, non hanno ricevuto o hanno ricevuto solo in parte l’assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Ennesima misura di sostegno per far fronte alla crisi innestata dall’emergenza sanitaria.
La sovvenzione prevede un contributo a favore del genitore in stato di bisogno, separato o divorziato, che deve provvedere al suo mantenimento e a quello dei figli minori o dei figli maggiorenni conviventi con handicap grave, e che nel periodo della pandemia non ha ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro genitore, dal coniuge o dal convivente.
La misura spetta se l’inadempiente non ha potuto provvedere a versare la somma perché a causa del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure ha registrato una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019.
Il fondo per il 2022 ammonta a 10milioni di euro.
Dettagli sui presupposti di accesso al bonus
Il decreto specifica che:
- il beneficio spetta ai genitori conviventi con i figli minori o maggiorenni portatori handicap grave nel periodo interessato dall’agevolazione
- l’handicap è considerato grave se la persona ha bisogno di assistenza continua, globale o secondo i criteri previsti dall’articolo 3 comma 3, della legge n. 104/1992
- per quanto riguarda lo “stato di bisogno”, il reddito del richiedente, nell’anno di mancata corresponsione dell’assegno, non deve essere stato superiore a 8.174 euro.
In un’unica soluzione
Il contributo è versato al genitore che non ha ricevuto in tutto o in parte l’assegno di mantenimento durante l’emergenza Covid – ossia come già detto nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 – i un’unica soluzione tenendo conto del numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.
Per le istanze arriva un avviso pubblico
Il contributo deve essere richiesto secondo le modalità e i termini fissati con avviso del dipartimento per le Politiche della famiglia, che sarà pubblicato sul sito www.famiglia.gov.it.
Nell’istanza l’interessato deve autodichiarare i requisiti di accesso al beneficio, il reddito percepito nel periodo in questione, l’ammontare dell’assegno non ricevuto, il nesso di causalità tra il mancato pagamento e l'emergenza sanitaria quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato. La richiesta deve contenere, inoltre, gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.
Il dipartimento consulterà l’Agenzia delle entrate per verificare la situazione reddituale del genitore tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento e gli uffici giudiziari per l’accertamento dell’importo dovuto.
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