BONUS RUBINETTI E SANITARI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2021


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incentivo per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, effettuati su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari


Agevolazione introdotta per incentivare il risparmio idrico.

Doppio bonus

Il dettato dei commi da 61 a 65 (articolo 1, legge n. 178/2020) introduce un doppio bonus collegato.

Infatti, mentre nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, è istituito il nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, a esso è ascritto l’obiettivo di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021.

Quindi, un nuovo fondo per politiche di salvaguardia delle risorse idriche nazionali e, come effetto a incentivazione complementare, un bonus ad hoc già operativo.

Quando scatta il bonus, per quali interventi

L’incentivo si attiva per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

In particolare, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, mentre la definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione sarà stabilità da un apposito decreto del ministro dell’Ambiente da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021. In sostanza, il “bonus idrico” è riconosciuto per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Gli interventi possono avvenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Lo stesso vale per la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Si rammenta che il “bonus idrico” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini Isee.

È, invece, da approfondire se il contributo sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare.

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