BOX AUTO AL 4% MA NON SEMPRE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/04/2018
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2018
Senza requisito della pertinenzialità il parcheggio sconta l’Iva ordinaria
legge n. 122/1989 Sotto il profilo Iva, il comma 2 dell'articolo 11 prevede che la cessione dei box auto o posti macchina realizzati ai sensi del cennato articolo 9 sconta l’imposta mediante applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento.
l’agevolazione Iva in esame è strettamente connessa al carattere di pertinenzialità dei box e posti auto oggetto di cessione. Infatti, con la “legge Tognoli” il legislatore intese perseguire una finalità urbanistica di interesse generale, volta a preservare un’area da destinare a parcheggio per ogni immobile residenziale, secondo le modalità dettate dal più volte richiamato articolo 9.
In mancanza del requisito della pertinenzialità del parcheggio, l’operazione sconta il regime Iva ordinario e non quello agevolato.
(Cassazione, n. 446/2018)
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