BOX AUTO AL 4% MA NON SEMPRE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/04/2018

Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2018


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Senza requisito della pertinenzialità il parcheggio sconta l’Iva ordinaria


legge n. 122/1989 Sotto il profilo Iva, il comma 2 dell'articolo 11 prevede che la cessione dei box auto o posti macchina realizzati ai sensi del cennato articolo 9 sconta l’imposta mediante applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento.

l’agevolazione Iva in esame è strettamente connessa al carattere di pertinenzialità dei box e posti auto oggetto di cessione. Infatti, con la “legge Tognoli” il legislatore intese perseguire una finalità urbanistica di interesse generale, volta a preservare un’area da destinare a parcheggio per ogni immobile residenziale, secondo le modalità dettate dal più volte richiamato articolo 9.
In mancanza del requisito della pertinenzialità del parcheggio, l’operazione sconta il regime Iva ordinario e non quello agevolato.

(Cassazione, n. 446/2018)

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