C. 78-85 Adeguamento rimanenze di magazzino 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/06/2024
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/06/2024
La norma della legge di bilancio 2024 ripropone sostanzialmente quella già prevista, dall’art. 7 c. da 9 a14 della L. 488/99 (legge finanziaria 2000).
Tratto dal notiziario interfile n. 1/2024
Sono quindi ancora utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 115/2000.
L’esercizio interessato è il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, quindi il 2023 nella generalità dei casi.
L’opportunità è offerta alle imprese che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e adottano i principi contabili OIC nazionale, quindi la maggior parte delle imprese.
L’operazione è invece preclusa a coloro che adotta i principi contabili internazionali. Esclusi giocoforza sono anche i soggetti in contabilità semplificata privi del bilancio.
La regolarizzazione può avvenire:
- eliminando quantità o valori superiori agli effettivi;
- iscrivendo esistenze iniziali precedentemente omesse o non rilevate.
Costo della regolarizzazione
La regolarizzazione prevede il versamento di una imposta sostitutiva, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, del18%, da applicare a seconda dell’eliminazione o della iscrizione.
Nel caso di eliminazione di beni si versa sulla differenza tra:
- il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione;
- e il valore del bene eliminato.
Nel caso invece di iscrizione di esistenze iniziali prima omesse, si dovrà versare la citata imposta sostitutiva del 18% calcolandola sul nuovo valore iscritto.
L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.
Ancora nel caso di eliminazione di beni è previsto il versamento dell’IVA ad aliquota media dell’anno 2023.
L’IVA si applicherà al valore che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato con un successivo decreto.
La formula è questa:
aliquota media IVA 2023 |
x valore eliminato |
x coefficiente di maggiorazione |
La circolare nr.115/2000 paragrafo 4.1 si è espressa per l’indeducibilità dell’IVA dovuta in conseguenza della regolarizzazione del magazzino.
L’adeguamento del magazzino dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello 2024).
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