Carte Sim ricaricabili: Iva detraibile se vendute all’utilizzatore finale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/10/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/10/2020
Limitazioni alla detrazione comporterebbero una violazione del principio di neutralità e un’ingiusta penalizzazione per la società
Società che ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime Iva speciale monofase (articolo 74, comma 1 lettera d) del Dpr n. 633/1972) di cui è l’utilizzatore finale (le carte sono state acquistate per concederle in uso ai propri dipendenti e non per una successiva rivendita), potrà detrarsi l’Iva relativa a tali servizi, in linea con quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Mef n. 366/2000.
In base a tale decreto, nelle vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori finali del servizio nei confronti del pubblico, l’imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo, “salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio.
In tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta”. E’ il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risoluzione n. 69 del 22 ottobre 2020.
Il parere reso, si basa sui chiarimenti del ministero dell’Economia e delle Finanze forniti su richiesta dell’Agenzia in quanto il dubbio interpretativo riguardava una misura del Mef (articolo 4 del decreto n. 366/2000).
Il principio sul quale si fonda il regime monofase, precisa l’Agenzia, prevede che l’Iva sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica, al momento in cui si realizza la prima cessione. le successive fasi sono quindi escluse dall’imposta in quanto già assolta dal primo cedente. In base a questo meccanismo, l’ordinario sistema di funzionamento dell’Iva subisce una deroga nei vari passaggi fino al consumo finale, senza però precludere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi afferenti tali operazioni da parte dei distributori e rivenditori degli stessi.
Il riferimento alla separata esposizione dell’imposta in fattura, contenuto nell’articolo 4 in commento, è previsto limitatamente all’ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione sono venduti dal primo cedente - vale a dire dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza - direttamente all’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano, pertanto, attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase e posti a fondamento di tale meccanismo di deroga.
Inoltre, il diritto alla detrazione, come evidenziato anche dalla Corte Ue (cfr. inter alia Corte di giustizia, C-246/16, Di Maura), serve a garantire il principio di neutralità dell’Iva da cui deriva in particolare che l’imprenditore che raccoglie le imposte per conto dello Stato deve essere sgravato dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito della propria attività.
Infine, rileva l’Agenzia, la previsione contenuta nell’articolo 4 in esame non è neanche superata dalle modifiche apportate all’articolo 74, comma 1, lettera d), dall’articolo 1, commi 158 e 159, della legge 244/2007. La norma infatti è finalizzata solo a garantire la tracciabilità delle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico, compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica (prevedendo, per il cedente, l’obbligo di rilasciare al cessionario un documento con la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l’imposta “a monte”, per tutte le cessioni relative a mezzi tecnici effettuate nei confronti di qualunque soggetto Iva). Tali ulteriori adempimenti in ogni caso non fanno venir meno la previsione dell’articolo 4 del decreto che consente l’esposizione separata dell’Iva in fattura ai fini dell’esercizio del diritto detrazione.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che la società istante possa esercitare la detrazione dell’imposta, secondo le regole e nei limiti stabiliti dall’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, nel presupposto che la stessa acquisti i servizi di telefonia mobile ricaricabile in veste di utilizzatore finale del servizio.
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