CEDOLARE SECCA AFFITTI E ACCONTO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/05/2013
Autore: Cerato Sandro Fonte: Internet del 02/05/2013
Classificazione:
Nel passagio fra irpef e cedolare secca sugli affitti non è dovuto l'acconto.
C.M. 4.6.2012, n. 20/E “se nell’anno 2011 un contribuente ha assoggettato all’Irpef il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012”.
Tutte le volte in cui il contribuente applichi in un primo momento l’Irpef ordinaria sul canone di locazione pattuito, ed intenda esercitare l’opzione per la cedolare secca in un’annualità successiva. In tali ipotesi, infatti, in base alle regole ordinarie, mancando il dato storico di riferimento (in quanto il canone ha scontato Irpef), nel primo anno di esercizio dell’opzione gli acconti per la cedolare secca non sono dovuti.
Tutte le volte in cui il contribuente applichi in un primo momento l’Irpef ordinaria sul canone di locazione pattuito, ed intenda esercitare l’opzione per la cedolare secca in un’annualità successiva. In tali ipotesi, infatti, in base alle regole ordinarie, mancando il dato storico di riferimento (in quanto il canone ha scontato Irpef), nel primo anno di esercizio dell’opzione gli acconti per la cedolare secca non sono dovuti.
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