Certificazioni uniche senza ravvedimento

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/03/2016

Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/03/2016 pag. 17


Classificazione:

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100 euro per ogni certificazione tardiva, omessa o errata prevedendo un tetto massimo di punibilità pari a 50mila euro, per anno e sostituto.

La sanzione viene ridotta a 1/3 (di 100 euro) solo qualora la «Cu» venga ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (ossia per quiest’anno entro il 6 maggio prossimo) dalla scadenza originaria con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 20mila euro. Rimane come per l’anno precedente l’impossibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso nel caso di omissioni o errori nell’invio (circolare 6/E/2015, risposta 2.6), con l’unica eccezione legata al reinoltro entro il termine di 5 giorni (la sacdenza dovrebbe essere il 12 marzo, che però cade di sabato e quindi - salvo indicazioni contrarie delle Entrate - dovrebbe slittare a lunedì 14 marzo) di una «Cu» validamente trasmessa entro il 7 marzo dove, solo in questo caso, per la correzione non trova applicazione alcuna sanz.
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