Cessione beni nei depositi doganali obbligo di emissione della fattura
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/01/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/01/2023
Le cessioni di beni non importati, ma in regime di transito esterno, effettuate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del cedente – stabilito o meno nel territorio dello Stato – vanno comunque fatturate, per consentire i controlli
Principio di diritto n. 2 del 12 gennaio 2023, specifica che, pur essendo tali operazioni non soggette a imposta per carenza del presupposto territoriale, perché i beni scambiati fisicamente nel territorio dello Stato, anche se non importati e solo in transito, conservano comunque lo status di merce allo stato estero, ai fini della verifica delle movimentazioni, l’articolo 21, comma 6, del decreto Iva ne dispone la fatturazione.
La disposizione richiamata stabilisce, infatti, l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché riguardanti beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''. Inoltre, il comma 6-bis, lettera b) dello stesso articolo 21, impone di fatturare quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione in Italia o nella Ue).
Tanto premesso, l’Agenzia conclude stabilendo, come anticipato, che l'obbligo prescritto dall'articolo 21, comma 6, del decreto Iva, di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, vale indipendentemente dalla qualifica del cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato).
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