Cessione bonus prima l’annullamento poi la nuova accettazione del credito

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/12/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/12/2022


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Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi per oggetto lo stessocredito è necessario che la Comunicazione corretta venga inviata dopo la eliminazione della precedente


Una nuova comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti relativi a bonus edilizi, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, può essere inviata soltanto dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento della comunicazione errata inviata precedentemente per lo stesso credito.

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con una faq del 27 dicembre 2022.

L’annullamento dell’accettazione delle cessioni tali crediti deve essere richiesta con istanza trasmessa all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’Agenzia ricorda inoltre che:

  • nell’oggetto della richiesta di annullamento è opportuno inserire il testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti e il relativo progressivo, indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/2022 del 6 ottobre 2022. Se invece, alla stessa Pec è inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, secondo il paragrafo 5.2 della medesima circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo
  • l’annullamento dell’accettazione della cessione sull’apposita piattaforma non può essere revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione
  • la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis (paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
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