Cessione credito da ecobonus e sismabonus

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/05/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/05/2020


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Modalità di cessione del credito d'imposta “ecobonus” e “sismabonus” acquisito a seguito dell'esecuzione dei lavori per i condomini


Possibilie cedere o compensare il credito d’imposta ricevuto come parte del corrispettivo dai condomini in qualsiasi momento a partire dalla disponibilità, per intero o in più fasi temporalmente distinte. La società, inoltre potrà cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione

E’ la sintesi della risposta n. 126 di oggi, 8 maggio 2020, con cui l’Agenzia chiarisce la corretta modalità di cessione del credito d'imposta “ecobonus” e “sismabonus” acquisito a seguito dell'esecuzione dei lavori per i condomini.

L’istante precisa che, per effetto dei due contratti stipulati con i condomini, il corrispettivo dovuto è regolato in parte tramite l'integrale cessione della detrazione d'imposta ad essi spettante per gli interventi commissionati (articolo 2-sexties, Dl n. 63/2013) e in parte tramite bonifico bancario.

Tanto premesso, l'istante vuole conoscere "la corretta modalità di cessione del credito d'imposta" che ha acquisito dai condomini a seguito dell'esecuzione dei lavori. In particolare, chiede se la facoltà di cedere in tutto o in parte il credito d'imposta (“ecobonus” e “ecobonus+sismabonus”), non utilizzato in compensazione, possa valere sull’intero credito attribuito alla società dal momento in cui lo stesso diventa disponibile ovvero può essere esercitata sulla parte di credito che residua di anno in anno per l'utilizzo in compensazione.

Chiede, inoltre, se la cessione del credito d'imposta nei confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica soluzione oppure possa essere effettuata in più fasi temporalmente distinte, “sia nel caso in cui la facoltà di cessione debba essere esercitata al momento in cui il credito diventa disponibile integralmente, sia nel diverso caso in cui la facoltà di cessione possa essere esercitata di anno in anno in relazione alla quota disponibile per la compensazione”.

 

In via preliminare, il documento di prassi richiama provvedimenti del direttore dell'Agenzia del 28 agosto 2017 e del 19 aprile 2019 che hanno definito, il primo, le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del Dl n. 63/2013), il secondo, le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (limitatamente  alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14).

Tale ultimo provvedimento, al punto 8, stabilisce che le disposizioni del provvedimento 28 agosto 2017 si applicano anche alle modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14, comma 2-quater.1,  Dl n. 63/2013).

Alla luce del quadro fornito, l’Agenzia, in linea con la tesi prospettata dall’istante, ritiene che sia possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte) e in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.

Inoltre, riguardo al secondo quesito posto dalla società istante, l’Agenzia precisa che è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (quindi, a titolo di esempio, nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario o i cessionari utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Infine, conclude l’Agenzia, il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito terzi.
 

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