CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RISPARMIO ENERGETICO il nuovo modulo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/04/2019
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2019
A regime invio entro il 28 febbraio successivo al sostenimento della spesa
Il provvedimento attuativo prot. 100372 del 18.4.2019 con allegato il modello di cessione del credito.
Da inviare telematicamente con Entratel o Fisconline, spedito tramite pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate.
Termine per l'invio, a regime è il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, la cessione pare possa avvenire anche il giorno prima dell'invio del modulo.
Chi acquista il credito lo vedrà nel cassetto fiscale, per utilizzarlo, dovrà confermare l'accettazione. Chi vende vedrà l'accettazione del compratore nel proprio «cassetto fiscale».
Nei rapporti in cui il credito è ceduto al fornitore dei lavori si consiglia di effettuare il bonifico «parlante» per il totale fattura, seguito dal pagamento del credito dal fornitore al contribuente.
Come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, chi acquista il credito lo può utilizzare a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese sostenute nel 2018, a partire dal 5 agosto 2019). L'utilizzo avviene in dieci quote annuali in compensazione in F24, solo con Fisconline o Entratel, e, comunque, dopo l’accettazione nel proprio «cassetto fiscale». Non è prevista alcuna indicazione delle cessioni nel 730 o in Redditi.
Come per le cessioni dei crediti sulle parti comuni, la quota di credito, non utilizzata nell’anno, può essere utilizzata negli anni successivi (senza rimborso). Quindi, in caso di incapienza di imposte o contributi pagabili in F24, l’eccedenza del credito d’imposta non viene persa, a differenza di quanto accadrebbe al cedente, in assenza di cessione, per la detrazione originaria nel 730 o Redditi.
Per il 2018 sarà possibile presentare all’agenzia delle Entrate la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta del 50% o del 65%, sugli interventi sul risparmio energetico «qualificato» su singole unità immobiliari, dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
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