CESSIONE DI BENI ALLO STATO ESTERO E DICHIARAZIONE IVA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/02/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 24/02/2016


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Cessioni di beni allo “stato estero” (nella specie, quelle aventi per oggetto beni in transito e beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) devono essere evidenziate nel rigo VE32


Cessioni di beni allo “stato estero” (nella specie, quelle aventi per oggetto beni in transito e beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) devono essere evidenziate nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili), il cui importo non è rilevante neppure ai fini della formazione del plafond.

Stando alla normativa interna, le operazioni in esame, essendo non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, andrebbero indicate nel rigo VE34. Questa diversa collocazione all’interno della dichiarazione annuale non è comunque idonea ad influire sulla verifica dello status di esportatore abituale.

L’impresa IT effettua una cessione/acquisto territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato allo “Stato estero” essendo custodito in un magazzino doganale o in regime di transito.

 
La vendita dovrà comunque essere fatturata come operazione non soggetta art. 7-bis D.P.R. 633/72.
L’art. 21 comma 6-bis D.P.R. n. 633/72 prescrive comunque l’emissione della fattura con indicazione di “operazione non soggetta” ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. n. 633/72.
 
Circa la fattura di acquisto del fornitore extraUe si ritiene vada autofatturata e riportata in dichiarazione IVA nei righi VF15 e VJ3.
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