CESSIONE DI BENI ALLO STATO ESTERO E DICHIARAZIONE IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/02/2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 24/02/2016
Cessioni di beni allo “stato estero” (nella specie, quelle aventi per oggetto beni in transito e beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) devono essere evidenziate nel rigo VE32
Cessioni di beni allo “stato estero” (nella specie, quelle aventi per oggetto beni in transito e beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) devono essere evidenziate nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili), il cui importo non è rilevante neppure ai fini della formazione del plafond.
Stando alla normativa interna, le operazioni in esame, essendo non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, andrebbero indicate nel rigo VE34. Questa diversa collocazione all’interno della dichiarazione annuale non è comunque idonea ad influire sulla verifica dello status di esportatore abituale.
L’impresa IT effettua una cessione/acquisto territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato allo “Stato estero” essendo custodito in un magazzino doganale o in regime di transito.
Indietro