CESSIONE IMMOBILI CON MANTENIMENTO DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/08/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/08/2020


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Se non indicato in atto, il mantenimento delle detrazioni deve risultare da un documento integrativo.


L’art. 16-bis del Tuir prevede (comma 8) che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi ... la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare...”.

Nel contratto di compravendita può quindi essere dichiarato che il diritto alla detrazione rimane in capo al venditore.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, in mancanza di questo accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti.

In tale scrittura, in sostanza, va specificato che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

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