CIGO, CHIARIMENTI INPS SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 02/11/2017

Autore: Marrucci Mauro Fonte: Guida al Lavoro nr. 43 del 02/11/2017 pag. 12


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Con il messaggio n. 4067 del 18 ottobre 2017 l’Istituto ha fornito alcune istruzioni operative concernenti le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria.


L’Inps ha precisato che, per l’invio delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria, nel computo del termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa si esclude il giorno iniziale. La scadenza che coincide con una festività è prorogata alla prima giornata seguente non festiva.

Nelle domande per eventi oggettivamente non evitabili è indispensabile indicare la data di inizio effettivo della sospensione. Qualora venga presentata un’unica domanda per eventi meteorologici accaduti in mesi diversi, la scadenza è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento. E’ comunque possibile presentare domande distinte.

In caso di proroga, il requisito della previsione di ripresa dell’attività lavorativa va accertato considerando la data indicata nell’ultima domanda di proroga.

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