CLIENTE INADEMPIENTE E EMISSIONE DI NOTA DI ACCREDITO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/11/2018


Classificazione:

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Emissione di nota di accredito quando IL proseguimento delle azioni esecutive comporterebbe un inutile aggravio di costi senza alcun proficuo risultato


Con risposta a interpello n. 64/2018 l'Agenzia afferma che:

La lettera della norma non fa alcun riferimento all ’ antieconomicità della procedura esecutiva ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione , né sono invocabili i principi contenuti nella circolare del 1º agosto 2013, n. 26/E, che definisce il concetto di antieconomicità della riscossione del credito per la diversa disciplina della deducibilità della perdita su crediti di "modesta entità" ai fini delle imposte dirette.

Tale categoria di crediti è stata, del resto, esp ressamente individuata dall'articolo 101 del Tuir.

 In linea generale, quindi, non è possibile emettere note di variazione in diminuzione dell'I VA per antieconomicità dell'avvio della procedura esecutiva , essendo necessario dare prova di aver esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza trovare soddisfacimento.

 

La risposta proseguen riconoscendo il diritto di emettere nota d'accredito ne caso particolare in quanto:

Dalla documentazione prodotta, sia con l’istanza originaria sia a seguito di richiesta di documentazione integrativa, emerge che l’istante ha diligentemente effettuato ripetuti tentativi di recupero del credito - sia a titolo personale, sia avvalendosi dell’autorità giudi iaria - tutti rimasti privi di riscontro , essendo il debitore risultato sempre irreperibile (cfr in tal senso la relata di notifica del decreto ingiuntivo e la procedura esecutiva individuale intrapresa dall’istante con il patrocinio dell’Avvocatura d istre ttuale dello Stato).

A ciò si aggiunga l’impossibilità di sottoporre BETA a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimensionali previsti i n relazione alle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare, nonché il riscontro 6 negativo della stessa Guardia di finanza - interessata direttamente dall’Avvocatura distrettuale dello Stato - che ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili aggredibili da una eventuale procedura esecutiva.

Dai fatti emerge , dunque, una similitudine tra la situazione descritta e le ipotesi contemplate dall’articolo 26, comma 12, lettere a) e b) de l D.P.R. n. 633 del 1972 sopra richiamate, laddove è previsto che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo terzo e non rimessa alle valutazioni e determina zioni del creditore.

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