CNDCEC proposte di semplificazioni fiscali

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/10/2019

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 10/10/2019


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Un pacchetto di proposte per un fisco più semplice da sottoporre all’attenzione della politica, messo a punto in un documento congiunto Confindustria e Consiglio Nazionale dei Commercialisti


IVA E IMPOSTE INDIRETTE

ESTEROMETRO - la proposta normativa modifica la periodicità del termine di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti, il c.d. esterometro (attualmente mensile), fissando una scadenza annuale e alleviando gli obblighi a carico di imprese e professionisti.

SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA - la proposta ha l’obiettivo di estendere a tutto il primo anno di applicazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica il regime sanzionatorio più mite, introdotto dall’articolo 10 del DL n. 119/2018.

RECUPERO IVA SUI CREDITI NON RISCOSSI – la proposta interviene sulla vicenda del recupero dell’IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, consentendo di poter recuperare l’IVA versata ma non riscossa dal cliente sin dall’avvio della procedura concorsuale. Questo senza dover attendere la conclusione infruttuosa della stessa procedura concorsuale che, spesso, interviene a distanza di molti anni. Il Legislatore era positivamente intervenuto sul tema (modificando l’articolo 26, DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ma con la Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232) aveva compiuto un dietro-front.

COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA TRAMITE CANALI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – Questa proposta ha l’obiettivo di eliminare l’obbligo di utilizzo esclusivo dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti di imposta per importi non superiori a 5.000 euro.

ABROGAZIONE SPLIT PAYMENT - il meccanismo dello split payment che si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione e di società da essa controllate e collegate, nonché per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate all’indice FTSE MIB, in presenza dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica appare ridondante e di scarsa utilità. Quindi, in attesa della completa eliminazione dello split payment, si propone quantomeno di consentire alle imprese un recupero integrale del credito IVA generato dall’applicazione del meccanismo, eliminando il limite massimo di compensabilità dei crediti d’imposta e contributivi attualmente vigente, pari a 700.000 euro.

TERMINE DI DETRAZIONE IVA – attualmente i titolari di partita IVA possono detrarre l’IVA sugli acquisti (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, DPR n. 633 del 1972) al più tardi entro la “data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto”. I principali Stati membri, riconoscono termini ben più ampi (in media tra i 3 e i 4 anni). Con questa proposta, pertanto, si chiede un termine congruo per esercitare il diritto alla detrazione IVA, stabilendo come tempo massimo la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa “all’anno successivo” rispetto a quello in cui il diritto è sorto. Questa formulazione consentirebbe di risolvere tutte le difficoltà operative connesse al nuovo sistema di fatturazione elettronica e, al contempo, di garantire un tempo per la detrazione parimenti equo per tutte le operazioni di acquisto effettuate durante l’anno.

TERMINE DI EMISSIONE DELLE FATTURE - la proposta normativa rende più flessibile il termine per l’emissione della fattura elettronica modificando l’articolo 10 del D.L. n. 119/2018 che, rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, ha concesso 10 giorni di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione, per poter emettere fattura; termine ulteriormente ampliato a 12 giorni ad opera del DL Crescita. Pertanto, si propone di consentire l’emissione della fattura entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione e comunque non oltre il dodicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si ritiene, infatti, che cosi facendo si conceda maggiore flessibilità per l’emissione delle fatture (in particolare di quelle relative ad operazioni effettuate nei periodi feriali), senza rimandare il versamento dell’imposta.

DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER IL FORNITORE CHE APPLICA LO SPLIT PAYMENT - nell’ambito degli appalti pubblici si riscontra sovente che l’ente pubblico, nelle vesti di committente, chiede all’impresa appaltante di applicare l’IVA ridotta tutte le volte in cui l’inquadramento dell’operazione sottostante (di conseguenza l’aliquota IVA applicabile) non sia di immediata e certa individuazione. Per l’Ente pubblico, l’IVA rappresenta un costo, ma merita ricordare che l’impresa non la riscuote dovendo, in questi casi, applicare lo pplit payment (l’IVA sarà versata all’Erario dall’Ente pubblico). Siccome in caso di contestazioni sull’inquadramento dell’operazione vengono immotivatamente applicate sanzioni a carico dell’impresa appaltante – che si ritrova tra l’incudine e il martello – si propone di eliminare l’applicazione delle sanzioni nei casi di errata applicazione dell’aliquota IVA nell’ambito degli appalti pubblici, in ragione dell’evidente assenza della volontà, nonché della possibilità, di evadere l’imposta da parte delle imprese appaltanti.

DETRAZIONE MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA IN CAPO AL CEDENTE DA PARTE DEL CESSIONARIO – quando un fornitore viene raggiunto da un avviso di accertamento ai fini dell’IVA avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di operazioni imponibili effettuate, egli ha diritto di chiedere al suo cliente il pagamento in via di rivalsa della maggiore IVA accertata, una volta che ha corrisposto all’Erario imposta, sanzioni e interessi. Il cliente, a sua volta, potrà detrarre la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa dal suo fornitore accertato solo dopo che gli avrà versato l’importo addebitato. Tale condizione non appare conforme al meccanismo dell’IVA e alla disciplina comunitaria in materia e, pertanto, si chiede di non prescrivere l’ulteriore condizione del pagamento atteso, peraltro, che nessun danno potrà essere cagionato all’Erario poiché l’imposta di cui si esercita la rivalsa è stata già riscossa.

TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO – Per gli atti formati in Italia soggetti a registrazione in termine fisso, la presentazione per la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data dell’atto; a tale termine fanno eccezione i contratti di locazione che, invece, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula. Tali ultimi atti, peraltro, possono essere registrati anche mediante procedure più semplici e veloci che si basano su modalità informatica. Queste difformità nelle procedure di registrazione comportano per i contribuenti significative difficoltà operative, inoltre, il differente termine per la registrazione potrebbe essere fonte di possibili errori e, peraltro, non appare supportato da alcuna valida motivazione. Si propone pertanto di uniformare le tempistiche per la registrazione in 30 giorni.

MODALITÀ DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE – la proposta normativa riscrive la tempistica dei termini di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti tenuti al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 15-bis e quivi segnatamente individuati (Poste Italiane, banche, enti e società finanziari indicati nell’art. 1, DLGS n. 87/1992 e imprese di assicurazione).
 

IRES E REDDITO DI IMPRESA

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI “BENI MERCE”- si propone un intervento sulle nuove regole di parziale deducibilità dall’IRES degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per lo svolgimento dell’attività d’impresa – modifiche che hanno avuto pesanti ricadute sul settore delle costruzioni, nonché sul quello alimentare – ripristinando il principio di integrale deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per la realizzazione di beni alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (es. “immobili merce” delle imprese edili, ovvero prodotti alimentari con lungo periodo di maturazione o di invecchiamento).

COSTI BLACK-LIST – si propone una disposizione interpretativa dell’articolo 110, commi 10 e 11, del Testo unico delle imposte sui redditi ancora vigenti per gli esercizi anteriori rispetto al 2015.

SPESE DI RAPPRESENTANZA PER OSPITALITÀ CLIENTI - si propone di semplificare gli adempimenti documentali connessi alle spese per ospitalità clienti, ed in particolare di eliminare l’obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati. Specie in occasione di manifestazioni fieristiche organizzate in Paesi nei quali si utilizzano caratteri diversi rispetto a quelli degli alfabeti di origine latina (si pensi, ad esempio, agli ideogrammi delle lingue cinese o giapponese), si dimostra di particolare complessità adempiere all’obbligo di raccolta dei dati relativi alle generalità dei soggetti ospitati (con necessità di traslitterazione dei relativi nomi da un alfabeto ad un altro).

ACCESSO AI REGIMI DI CONSOLIDATO FISCALE E LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO – si propone di uniformare i requisiti di accesso al regime della liquidazione IVA di gruppo a quelli valevoli per l’esercizio delle opzioni per il consolidato fiscale nazionale.

REDDITI DI IMPRESA/LAVORO AUTONOMO – REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI - con riferimento al c.d. regime forfettario si propone di eliminare la causa di esclusione dal regime costituita dalla partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e s.r.l. “trasparenti”.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE MICRO IMPRESE CON BILANCIO IN FORMA ORDINARIA – si chiede di eliminare il divieto per le micro-imprese, che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria, di applicare, ai fini fiscali, il principio di “derivazione rafforzata”, adeguando in tal modo la disciplina loro applicabile a quella prevista per tutte le società di capitali che non abbiano i requisiti dimensionali per essere qualificate micro-imprese.

AGGIORNAMENTO LIMITI DI DEDUCIBILITÀ MEZZI DI TRASPORTO E TELEFONI CELLULARI - si propone di armonizzare le percentuali di deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA relative ai mezzi di trasporto e ai telefoni cellulari. Inoltre, si propone di adeguare gli importi relativi ai costi dei mezzi di trasporto a deducibilità limitata di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, lasciando inalterata la possibilità per il contribuente di detrarre integralmente l’Iva assolta sugli acquisti in caso di utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

CONVERSIONE IN EURO E INNALZAMENTO DI ALCUNI PARAMETRI CONTENUTI NEL TUIR- a più di sedici anni dall’introduzione dell’euro come valuta legale, si chiede di disporre la conversione in euro degli importi ancora espressi in lire nel Testo Unico delle imposte sui redditi, con arrotondamenti alla decina di euro superiore se l’importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro ovvero alla centinaia di euro superiore negli altri casi, in modo da consentire una più semplice applicazione pratica ed una più agevole loro memorizzazione.

RIALLINEAMENTO EX ART. 15, COMMA 4 DEL DL 185 DEL 2008 - L’art. 11 del DM 8 giugno 2011 ha introdotto, a tre anni di distanza dall’emanazione del DL 185/2008, una limitazione all’esercizio dell’opzione per il riallineamento con il metodo del saldo globale (art. 15 comma 4 del DL 185/2008), delle divergenze civilistico-fiscali emerse in sede di First Time Adoption dei principi contabili internazionali. La norma ha reso “irrevocabile” in un momento successivo la scelta effettuata dalle imprese soggette agli IAS al momento della loro introduzione. Di conseguenza, quando l’applicazione retrospettica di un nuovo principio contabile, in sede di FTA, determina il restatement di componenti
di reddito transitati in bilancio in passato, l’impossibilità di avvalersi del metodo del saldo globale risulta assai penalizzante in quanto il metodo alternativo di riallineamento per singola fattispecie non consente di portare in deduzione l’eventuale saldo negativo delle divergenze emerse. In questi casi, al fine di evitare una doppia tassazione dei medesimi componenti, si è costretti a gestire un doppio binario. Questa eventualità, comporta pesantissimi oneri di compliance su cui la proposta normativa interviene.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ERRORI CONTABILI - il principio contabile internazionale n. 8 (IAS 8), rubricato “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, stabilisce i criteri di rilevazione contabile degli errori. In particolare, vengono presi in considerazione gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi”. La proposta interviene sull’articolo 83 del Testo Unico delle Imposte sui redditi proponendone una interpretazione secondo la quale i criteri di imputazione temporale, valevoli per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, devono tenere conto della rilevanza dell’elemento reddituale desunta, nelle specifiche circostanze, dalla dimensione quantitativa dell’elemento stesso, anche in relazione alle dimensioni dell’impresa, in attuazione del principio di materialità.

IRPEF E SOSTITUTI DI IMPOSTA

TRATTENUTA E VERSAMENTO DEL SALDO E DELL’ACCONTO DELL’ADDIZIONALE IRPEF - relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’art. 1, comma 5, del DLgs n. 360/1998, prevede una differente tempistica per la trattenuta, da parte del datore di lavoro, dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale IRPEF. Per semplificare gli adempimenti dei sostituti di imposta, si propone di uniformare la tempistica delle trattenute effettuate a titolo di acconto dell’addizionale comunale IRPEF, a quelle previste per le somme dovute a titolo di saldo.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR - la rivalutazione del TFR (art. 2120 c.c.) risponde alla finalità di permettere un parziale recupero dell’inflazione e adeguare nel tempo il valore del TFR accantonato. Con l’articolo 11, commi 3 e 4 del DLgs n. 47/2000 la rivalutazione del TFR è stata assimilata ad una rendita finanziaria, imponendo ai sostituti di imposta di applicare una imposta sostitutiva. L’attuale sistema di liquidazione dell’imposta comporta per le aziende, che operano in veste di sostituto d’imposta, una serie di adempimenti gravosi, da effettuare in un breve lasso di tempo; tali oneri rappresentano un aggravio di lavoro e di costi di gestione per le aziende che si propone di semplificare prevedendo un unico versamento determinato a titolo definitivo.

RESTITUZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE DI SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA FISCALE - In base alla normativa vigente, quando il dipendente deve restituire al datore di lavoro somme precedentemente ricevute (al netto delle ritenute), deve restituirle al lordo delle ritenute. In altri termini, al dipendente viene richiesto di restituire importi maggiori (poiché comprensivi delle ritenute a suo tempo subite) rispetto a quelli che aveva precedentemente ricevuto. Le descritte modalità di recupero possono comportare serie difficoltà al soggetto tenuto alla restituzione che potrebbe non avere la disponibilità finanziaria di anticipare l’imposta, recuperabile solo successivamente e con tempistiche che possono durare anche anni. Si propone, pertanto, l’introduzione di una disposizione che sancisca la possibilità di restituzione delle somme al netto dell’imposta.

TRIBUTI LOCALI E DISCIPLINA CATASTALE

RENDITA DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA – la norma che si propone conferma che le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 sui cc.dd. “immobili imbullonati” devono intendersi applicabili alle stime catastali di immobili a destinazione produttiva, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche se riferibili a periodi di imposta ancora accertabili. Tale misura vuole evitare che le norme catastali previgenti, di difficile e di incerta applicazione, possano trovare ancora applicazione alle stime catastali in luogo dei chiarimenti contenuti nella Legge di Stabilità 2016.

ESTENSIONE AI TRIBUTI LOCALI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO VALEVOLE PER I TRIBUTI STATALI – la proposta estende anche ai tributi comunali le modifiche apportate all’istituto di ravvedimento operoso con la Legge di Bilancio 2015, attualmente applicabili solo ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Nel merito, si vuole consentire il ravvedimento operoso degli omessi versamenti dei tributi locali anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, senza prevedere una scadenza predeterminata. Resta confermata, quale condizione ostativa al ravvedimento operoso, l’avvenuta notifica al contribuente del provvedimento impositivo finale.

ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E VARIE

ACQUIESCENZA PARZIALE - Secondo una interpretazione consolidata dell’Agenzia delle Entrate, che si propone di superare, l’acquiescenza è ammessa solo con riferimento all’intero contenuto dell’avviso di accertamento mentre non è possibile aderire ai singoli rilievi indicati nell’atto stesso. Tale interpretazione appare ora in contrasto con l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 11497 dell’11 maggio 2018 in cui si evidenzia che la funzione deflativa del contenzioso dell’istituto in esame induce a ritenere che sia possibile per il contribuente aderire anche solo a parte delle rettifiche. Viene, infatti, affermato che l’acquiescenza di cui al citato art. 15 non deve necessariamente riguardare tutte le pretese contenute nell’avviso di accertamento, ben potendo essere parziale e diretta a singoli rilievi dotati di autonoma rilevanza.

INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - la proposta introduce l’obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, per tutti i casi di accertamento. La norma proposta estende il suo campo di applicazione a tutti i tributi diretti e indiretti e stabilisce infine che la violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo da parte dell’ente impositore comporta in ogni caso la nullità dell’atto impositivo.

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - ELIMINAZIONE SANZIONI PENALI - in tema di adempimento collaborativo, un istituto che presuppone la creazione di un rapporto nuovo e rafforzato tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, basato sul reciproco affidamento, si propone di sancire l’esclusione delle sanzioni penali di cui al DLgs n. 74/2000 per i fatti considerati ed esaminati dall’Agenzia delle Entrate in costanza del regime, attesa l’assenza del dolo specifico dell’impresa.

AUTOTUTELA - RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – si propone di introdurre un termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria, nel caso di istanze di autotutela presentate dal contribuente, sia tenuta a pronunciarsi con atto motivato.
COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO – il documento contiene una proposta sul tema delle azioni penali avviate indipendentemente dall’emanazione di un atto di accertamento che accerti e confermi i rilievi contenuti in meri processi verbali di constatazione; rilievi che, non di rado, si dimostrano successivamente non fondati e che in molti casi non vengono neppure recepiti dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in successivi atti di accertamento. In altri termini, si vuole evitare che si avviino azioni penali sulla base di prime considerazioni svolte in sede di verifica che, poi, ad un più attento esame della fattispecie si reputa non configurino violazioni fiscali.

OBBLIGO DI COMUNICARE L'ESITO FINALE SENZA RILIEVI DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE - nell’ambito della legislazione tributaria e anche all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), non vi sono disposizioni che sanciscano in modo espresso l’obbligo degli uffici fiscali di dare un riscontro esplicito al contribuente dopo la consegna dei documenti o delle notizie richieste, nel caso in cui non siano emerse irregolarità nella condotta della parte. Ciò che accade in concreto è che l’Ufficio, semplicemente, non emette alcuna forma di comunicazione né alcun provvedimento impositivo (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, comunicazione di irregolarità). Il principio di buona fede che deve ispirare i rapporti tra Fisco e contribuente, richiamato tra l’altro nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, imporrebbe invece di comunicare anche gli esiti negativi dell’attività istruttoria attivata con la richiesta di documentazione. La proposta, pertanto, mira ad
inserire nell’ambito dello Statuto dei diritti del Contribuente una norma che prescriva l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente l’esito anche negativo (ossia senza rilievi o contestazioni) della procedura di controllo, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura stessa.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ FISCALE IN CASO DI PAGAMENTI SUPERIORI A 5000 EURO DA PARTE DELLA PA - l’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 dispone che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verifichino, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, le PA non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio. Si tratta di un adempimento molto gravoso, soprattutto alla luce dell’esteso ambito di applicazione della norma in esame, ampliato ulteriormente con la riduzione della soglia di controllo (5.000 euro attuali dai precedenti 10.000) dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 988, L. n. 205/2017). Sarebbe, pertanto, opportuno innalzare il limite attuale al di sopra del quale le PA sono obbligate a tale adempimento, come già previsto dalla stessa norma.

COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA IN PRESENZA DI RUOLI – si propone una modifica all’articolo 31 DL n. 78/2010 che preclude l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta fino a concorrenza dell’importo dei debiti (i) iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; (ii) di ammontare superiore a 1.500 euro; (iii) per i quali sia scaduto il termine di pagamento, innalzando la soglia di preclusione a ruoli di ammontare superiore a 5.000 euro.

SOSPENSIONE DELEGHE DI VERSAMENTO - la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto la facoltà, per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, allo scopo di controllare tempestivamente l'utilizzo dei crediti in compensazione. Nonostante taluni aspetti della disciplina siano stati oggetto di chiarimenti con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 195385/2018, la disciplina appare tuttora critica in relazione all'individuazione delle tipologie di compensazioni che potrebbero essere soggette al "blocco". Si propone, pertanto, l’abrogazione di tale previsione normativa.

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