COLLABORAZIONI OCCASIONALI CON COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/12/2021

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 28/12/2021


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Modifica introdotta in sede di convesione istituisce l'obbligo di comunicazione preventiva dell'istaurazione di un rapporto di collaborazione occasionale


L'art. 13 c. 1 lett. d) del DL. 146/2021 prevede il nuovo obbligo di comunicazione all'ispettorato del lavoro.  L'obbligo pare interessare le collaborazioni autonome occasionali ex art. 2222 c.c. che producono redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. l) del TUIR.

La norma introdotta nell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede che con riferimento all’attività' dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività' di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell’attività' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

La comunicazione a carico del committente, avviene mediante SMS o posta elettronica (come previsto per il lavoro intermittente).

Si applicano le modalità' operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

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