COLLEGATO LAVORO, IL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 05/01/2025
Autore: Sartori Marco - Bisonni Hulla Fonte: Guida al Lavoro nr. 01 del 05/01/2025
L'art. 18 della legge 203/2024 precisa il criterio per stabilire la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
Secondo il collegato lavoro, in mancanza di disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, il periodo di prova è stabilito in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
La durata del predetto periodo non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
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