COMPENSAZIONE CREDITI INPS ARTIGIANI COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/07/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 08/07/2026
Modalità di compensazione tratto dalla circolare INPS 62/2026
5. La compensazione
Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite il modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nell’anno 2025.
5.1 Compensazione per artigiani ed esercenti attività commerciali
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR, sezione I del modello “Redditi 2026-PF” può essere portato in compensazione nel modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2025 e l'importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione del modello “Redditi 2026-PF” tramite il modello F24 con anno di riferimento 2024, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2026-PF”.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel Quadro RR, colonne 22 e 36, e deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio). Per effettuare la compensazione il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Devono essere altresì indicati il periodo di riferimento (l’anno 2024 o il 2025, secondo quanto sopra evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tale fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > “Aree tematiche: Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Accedi all’area tematica” > “Calcolo codeline”. Tutte le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti al 2023 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cfr. la circolare n. 182 del 10 giugno 1994 per l’istanza di autoconguaglio). Le domande per effettuare le operazioni da ultimo indicate devono essere presentate esclusivamente online avvalendosi dell’apposito servizio presente sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > Aree tematiche “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” > “Accedi all’area tematica” > “Domande telematizzate: Rimborso e/o compensazione contributiva”.
5.2 Compensazione per liberi professionisti
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito indicando gli anni 2024 o 2025 come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l’anno 2026) che con altri tributi.
La sezione IV del Quadro RR riporta nel rigo RR12 gli importi delle somme risultanti a disposizione e che possono essere utilizzate mediante compensazione con compilazione della delega di pagamento sul modello F24 o richieste a rimborso. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello F24 (anche a saldo 0), secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Ne consegue che non è possibile effettuare alcuna compensazione in forma verticale interna ed esporre sul modello di delega di pagamento il solo differenziale.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, esclusivamente online, avvalendosi dell’apposito servizio presente sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Debiti Contributivi” > Aree tematiche “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Accedi all’area tematica” > “Domande telematiche: Domanda Rimborso”. Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti all’anno 2024 non possono essere più esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di sola richiesta di rimborso, che verrà erogato in assenza di ulteriori debiti a dichiarazione liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Vincoli alla compensazione (ndr)
La circolare non cita i vincoli alla compensazione (10 gg. dall'invio della dichiarazione) introdotto con la Legge di bilancio 2024, la cui entrata in vigore è subordinata a dei provvedimenti attuativi che al momento non ci risultato ancora emanati.
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