Compensi a soggetti esteri per l’organizzazione di sfilate di moda

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/12/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 29/12/2015


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Le prestazioni rese nell’ambito della sfilata di moda, non rientrano nella nozione di prestazione artistica, quando sono prestate da soggetti non residenti, non sono soggette alla ritenuta

Se tali prestazioni fossero qualificate come “prestazioni artistiche”, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. d), del Tuir, i compensi sarebbero infatti soggetti a tassazione in Italia, e la società che effettua il pagamento dovrebbe trattenere una ritenuta d’imposta pari al 30% (art. 25, comma 2, Dpr 600/1973). Diversamente, se queste figure professionali non fossero assimilabili alla nozione di “artista dello spettacolo” – nell’accezione di cui all’art. 17 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni – il compenso non sarebbe soggetto ad imposizione in Italia e quindi neppure a ritenuta fiscale. Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 5775 del 11 giugno 2015)
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