COMPENSO CTU DA FATTURARE AL TRIBUNALE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/04/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2019


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La circolare 9/2018 p. 4.2 sullo split payment detta le regole sulla fattura emessa da consulente tecnico d'ufficio.


Secondo la circolare il CTU emette fattura verso l'amministrazione della giustizia (tribunale) ma la stessa viene pagata dalla parte individuata dal Giudice.

 

La circolare recita infatti:

Tale soggetto (il CTU), è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU.

Per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

In allegato il parere dell'Ordine dei Commercialisti di Padova.

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