COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA SANZIONI E RAVVEDIMENTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/12/2017

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 05/12/2017


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Per l’incompleta (omessa o infedele) comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis, Dl 78/2010), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.


La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997).

Questa disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è possibile applicare il ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Ne deriva che la violazione in esame può essere regolarizzata inviando la comunicazione con i dati correttamente indicati e applicando le riduzioni sanzionatorie previste dalla disciplina del ravvedimento, differenziate a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

NB. è possibile regolarizzare in due modi:

1) ripresentado la comunicazione corretta, con ravvedimento e pagamento della sanzione di euro 500 ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione. In questo modo non si deve compilare il quadro VH della dichiarazione IVA.

2) gli errori delle comunicazioni sono sanati compilando il quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

Quindi con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati delle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di euro 500  ridotta col ravvedimento operoso.

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