Comunicazioni locazioni brevi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/06/2018

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/06/2018


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I dati devono essere trasmessi, dagli intermediari e dai portali web, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui i contratti di affitto sono stati stipulati


Sul sito dell’Agenzia delle entrate, i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione 2018. L’obbligo, introdotto dal Dl 50/2017, prende il via dai rapporti stipulati dal 1° giugno 2017. L’adempimento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto: ecco in avvicinamento, quindi, la prima scadenza da rispettare.


La comunicazione deve contenere: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata).

Sono chiamati all’adempimento sia coloro che svolgono attività di intermediazione immobiliare sia i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile da affittare con i proprietari delle case da locare.

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