CONCILIAZIONE SINDACALE E VERIFICA DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 29/05/2018

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 23 del 29/05/2018 pag. 26


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Con la nota n. 163 del 17 maggio 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro si è pronunciato sui presupposti per il deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale.


Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, solo qualora la procedura di conciliazione in sede sindacale sia disciplinata dalla contrattazione collettiva, è necessaria la verifica della sottoscrizione del contratto collettivo di categoria da parte dell’organizzazione sindacale e l’accertamento del grado di rappresentatività della stessa.

Nel verbale di conciliazione il soggetto sindacale potrà apporre una dichiarazione espressa di conformità al requisito previsto dall’art. 412 ter c.p.c..

Ciò eviterà all’Ispettorato territoriale di dover accertare il grado di rappresentatività del sindacato che ha sottoscritto la conciliazione.

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