CONDOMINIO COMPOSTO DA UNITA' SEPARATE RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/05/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 12/05/2021
Ripartizione delle spese (anche 110%) in condominio composta da più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato
Regola generale nella ripartizione delle spese condominiali è quella in base ai millesimi di proprietà o in alternativa, in base al maggior uso del servizio o del bene comune.
Lo pevede l'art. 1123 del cc. il quale però al 3° comma prevede:
Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilita'.
Si ritiene quindi che in un condominio suddiviso in più parti, le spese di ristrutturazione relative ad esempio a una sola palazzina debbano essere ripartite unicamente fra i condomini proprietari delle unità immobiliari in essa ubicate.
Il criterio base per la ripartizione delle spese proporzionale "su base millesimale", non impedisce ai condòmini di accordarsi diversamente, infatti l'art. 119 c. 9-bis del DL 34/2020 in tema di superbonus 110% prevede, la possibilità per il condominio di assumere deliberazioni dell'assemblea aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato.
I condòmini hanno pertanto la possibilità di concordare che le spese per determinati interventi siano poste interamente a carico di alcuni di essi soltanto, o, al limite anche di uno solo di essi.
Testualmente: Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu' condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità' di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
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