CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/03/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 09/03/2018

Il c. 909 della legge di bilancio semplifica gli obblighi di conservazione
Al decreto legislativo n. 127/2015, relativo alla Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, sono apportate le seguenti modificazioni:
...omissis...
8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.
I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;
(tratto dal notiziario interfile fiscale n. 5/2018)
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