Consorzi la quota consortile è l’unico criterio di riparto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2026
Ai fini Iva, le imprese consorziate devono emettere fattura per i proventi e autofattura per i costi, in proporzione alla propria quota di partecipazione
Ordinanza n. 34023 del 24 dicembre 2025 (udienza 29 ottobre 2025) Cassazione civile, sezione V – Presidente Federici Francesco Consorzi – Fondo consortile e quota consortile.
Ai sensi dell’art. 2614 c.c., per i consorzi con attività esterna “I contributi dei consorziati e i beni con questi acquistati” confluiscono in un fondo consortile che rappresenta il patrimonio del consorzio.
Il fondo consortile è funzionale allo svolgimento dell’attività del consorzio. Pertanto, non rappresentando un vero e proprio diritto patrimoniale acquisito dai consorziati, né come capitale proprio e né tanto meno come mezzi finanziari investiti, quest’ultimi non possono richiedere la divisione del fondo se non a seguito dello scioglimento del consorzio.
Ai sensi dell’art. 2614 c.c., quindi, il fondo consortile gode di un’autonomia patrimoniale e si alimenta dei contributi versati dai consorziati in sede di costituzione e/o a copertura dei costi sostenuti dal consorzio, ovvero di contributi pari ad una percentuale che i consorziati riconoscono al consorzio per gli affari conclusi.
Il disposto dell’art. 2615, c.c., stabilisce il regime di responsabilità verso i terzi per le obbligazioni del consorzio - sancendo (al primo comma) la responsabilità esclusiva del consorzio mediante il fondo consortile e chiamando (al secondo comma) altresì a risponderne, limitatamente alle “obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati”, questi ultimi in solido col fondo consortile.
Indietro


