CONTRATTI LAVORI CON BONUS EDILIZI INDICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/03/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/03/2022
Se lavori edili sono iniziati dal 27.5.2022 nel contatto e nelle fatture si deve indicare gli estremi del contratto collettivo applicato dal prestatore
Per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, iniziati dal 27.5.2022 di importo maggiore di 70.000,00 euro,il nuovo comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, introdotto dall’art. 4 del DL 13/2022, prevede per tutti i bonus edilizi l'indicazione nell’atto di affidamento dei lavori che:
"i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriali".
Gli interventi interessati interessano i seguenti crediti d'imposta:
- Superbonus 110% art. 119 del DL 34/2020;
- Barriere architettoniche 75% art. 119-ter del DL 34/2020;
- Adeguamento ambienti di lavoro art. 120 del DL 34/2020;
- Verde art. 1 c. 12 della L. 205/2017;
- Mobili art. 16 c. 2 del DL 63/2013;
- Facciate art. 1 c. 219 della L. 160/2019.
Il godimento del bonus è subordinato al fatto che il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro sia indicato:
- nel contratto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture relative.
Spetta al professionista che rilascia il visto di conformità, verificare il rispetto di questo nuovo vincolo, peraltro non applicabile ai lavori iniziati entro il 27.5.2022.
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