CONTRATTI LAVORI CON BONUS EDILIZI INDICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/03/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 18/03/2022

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Se lavori edili sono iniziati dal 27.5.2022 nel contatto e nelle fatture si deve indicare gli estremi del contratto collettivo applicato dal prestatore


Per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008, iniziati dal 27.5.2022 di importo maggiore di 70.000,00 euro,il nuovo comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, introdotto dall’art. 4 del DL 13/2022, prevede per tutti i bonus edilizi l'indicazione nell’atto di affidamento dei lavori che:

"i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriali".

Gli interventi interessati interessano i seguenti crediti d'imposta:

  • Superbonus 110% art. 119 del DL 34/2020;
  • Barriere architettoniche 75% art. 119-ter del DL 34/2020;
  • Adeguamento ambienti di lavoro art. 120 del DL 34/2020;
  • Verde art. 1 c. 12 della L. 205/2017;
  • Mobili art. 16 c. 2 del DL 63/2013;
  • Facciate art. 1 c. 219 della L. 160/2019.

 

Il godimento del bonus è subordinato al fatto che il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro sia indicato:

  • nel contratto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture relative.

Spetta al professionista che rilascia il visto di conformità, verificare il rispetto di questo nuovo vincolo, peraltro non applicabile ai lavori iniziati entro il 27.5.2022.

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