CONTRATTO DI COCOCO CON SOGGETTO ESTERO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/05/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/05/2020


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Trattamento fiscale di un contratto di collaborazione con soggetto residente all'estero


Con risposta a interpello n. 271/2019 l'Agenzia ha precisato che nell'ipotesi di cococo con soggetto estero, il regime fiscale è il seguente:

Secondo l’ordinamento domestico, i redditi da ultimo citati se erogati, a soggetti non residenti, da un soggetto residente, ai sensi d’articolo 23, comma 2, lett. b), del TUIR, disciplinante l’applicazione dell’imposta ai non residenti, sono imponibili in Italia, indipendentemente dal luogo dove è svolta l’attività lavorativa.

La citata disposizione potrebbe non trovare applicazione in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che riservi la potestà impositiva esclusiva al Paese ove è prodotto il reddito oppure a quello di residenza del percipiente.

Al riguardo, si osserva che il modello di convenzione dell’OCSE, ripreso in gran parte dalle convenzioni stipulate dal nostro Paese, tra le quali è da ricomprendere quella vigente con la Danimarca, non contiene una disposizione convenzionale specifica per gli emolumenti erogati in esecuzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per il nostro Paese, (cric. 9/2001 par. 2.3) la ripartizione ai fini convenzionali della potestà impositiva in relazione al reddito derivante da collaborazioni cd.atipiche è disciplinata dall’articolo 15 del modello di convenzione OCSE.

Al riguardo l’articolo 15 della Convenzione stipulata dal nostro Paese con il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, prevede, tra l’altro, che

“1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che taleattività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. le remunerazioni che unresidente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipenderne svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  • (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termininel corso dell'anno fiscale considerato, e
  • (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente del primo Stato, e
  • (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione oda una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.”.

In ragione di quanto previsto dalla riportata disposizione, i compensi percepiti dalla contribuente istante in esecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa saranno imponibili in via esclusiva in Danimarca, Stato di residenza del lavoratore, salva l'ipotesi in cui l'attività lavorativa sia stata svolta in Italia.

In pratica

I compensi erogati in esecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono assoggettati a tassazione in Italia, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 23 comma 2 lettera b) del TUIR e 24 c. 1 ter, del D.P.R. 600/1972.

Il soggetto straniero detrarrà dalla sue imposte un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia.

Ai fini INPS

Circolare 164/2004 - i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell’attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.

 

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