CONTRATTO E FATTURA PER BONUS EDILIZI E 110% NOVITA' DAL 27 MAGGIO 22
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/02/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/02/2022
Per non perdere l'agevolazione il contratto e la fattura devono confermare il rispetto della contrattazione sul lavoro
L'articolo 4 del Decreto Antifrodi n. 13/2022 introduce degli obblighi in tema di contratti di lavoro applicati, per godere dei bonus edilizi.
I nuovi obblighi sono inseriti col nuovo art. 43bis nella L. n. 234/2021.
Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché' quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (quelli edilizi) possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che:
- i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, deve essere:
- indicato nell'atto di affidamento dei lavori;
- riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (commercialisti ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .
2 . L'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data .
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