CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COME SI CALCOLA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/06/2020
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/06/2020
Sintesi riepilogativa del contributo a fondo perduto
L’art. 25 del Decreto Rilancio prevede l'erogazione del contributo a fondo perduto
è un contributo in conto esercizio, che non concorre alla formare il reddito.
L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una istanza telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate dal 15 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020. .
I beneficiari
Il contributo spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita IVA con reddito agrario.
Gli esclusi
Il contributo non spetta ai seguenti soggetti:
- Imprese o professionisti con ricavi/compensi 2019, superiori ai 5 milioni di euro;
- chi ha cessato l'attività al momento di presentazione dell’istanza telematica;
- professionisti iscritti alle casse previdenziali private (avvocati, commercialisti, architetti, geometri, ingegneri ecc);
- coloro che hanno percepito il “bonus INPS” di 600 euro, esclusi commercianti e artigiani ai quali il contributo spetta in ogni caso;
- nel caso di partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020 (vedi istruzioni al modello), salvo il caso dell’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.
Attività iniziate nel 2019
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Il punto 2.4 del provvedimento prevede che: "Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”(31 gennaio 2020), il contributo è determinato come segue:˗se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 percento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore; ˗ nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Requisiti
Per accedere all'agevolazione il fatturato di aprile 2020 deve aver subito una riduzione di oltre 1/3 rispetto al fatturato di aprile 2019.
Il calcolo
Il contributo è calcolato in % sulla riduzione del fatturato fra aprile 2019 e aprile 2020.
Questa percentuale varia però in relazione ai ricavi o compensi realizzati nel 2019, in particolare la % è pari al:
- 20% per ricavi/compensi fino a 400.000 euro;
- 15% per ricavi/compensi superiori a 400.000 fino a 1.000.000 di euro;
- 10% per ricavi/compensi superiori a 1 fino a 5 milioni di euro.
Importo minimo
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esempio di calcolo
Ricavi 2019 800.000 euro
Fatturato aprile 2020, 199.000 euro
Fatturato aprile 2019, 300.000 euro
Poiché il fatturato si è ridotto di oltre un terzo spetta un contributo di euro 15.150 pari a (300.000 - 199.000) * 15%
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