Controllo «per influenza dominante»: beneficio forfettario solo per il 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/04/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/04/2019
Incompatibilità al forfettario con una partecipazione significativa ma minoranza in una Srl tra professionisti con attività “riconducibile” a quella del socio se professionista fattura alla società.
Nel caso dell’interpello 126/2019, un commercialista (sez, Ateco M) in semplificata nel 2018, svolge la propria attività con compensi < 65mila euro annui quasi esclusivamente verso una Stp in forma di Srl (sez. Ateco M), di cui detiene una partecipazione del 49%.
L’Agenzia afferma che, ai sensi del n. 2) del c. 1 dell’articolo 2359 cc., si verifica, un controllo «per influenza dominante» e, poiché il socio fattura alla Srl con la stessa attività, il professionista può aderire al regime forfettario nel 2019 ma persistendo la situazionedecadrà dal 2020.
Per evitare la decadenza dal forfettario il soggetto potrà non effettuare più alcuna cessione o prestazione a favore della Srl a partire dal 10 aprile 2019, data della circolare (senza considerare i 60 gg. previsti dallo statuto del contribuente).
Se la Srl avesse esercitato attività di «elaborazione dati contabili» (Sezione J) non ci sarebbero cause ostative.
NDR: Difficile capire quale sia il confine dell'influenza dominante.
Indietro