Correzioni ampie con l’integrativa Rettifiche senza sanzioni possibili sia in caso di errori formali che sostanziali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/11/2016

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/11/2016


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Sono molti i casi in cui la prassi dell’agenzia delle Entrate è variata pro contribuente


(ad esempio, adeguandosi agli orientamenti giurisprudenziali), per i quali, dal 24 ottobre 2016 in base al Dl 193/2016, è possibile inviare, anche per gli anni dal 2011 al 2014, una dichiarazione dei redditi (Unico, non 730), Irap, Iva o 770 a favore, recuperando le maggiori imposte versate (e oggi non più dovute) ovvero aumentando il saldo a credito.
L’integrativa a favore è possibile, senza il pagamento di sanzioni (circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, paragrafo 3.2), sia per correggere errori, omissioni o violazioni meramente formali, cioè che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia per correggere errori, omissioni o violazioni sostanziali.

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