CPB Concordato preventivo biennale i criteri di elaborazione della proposta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/04/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/04/2025

Approvata dal Mef la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai singoli contribuenti Isa il Cpb confezionato a misura degli interessati per il periodo 2025-2026
Attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n. 13/2024, con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il decreto è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata agli Isa.
In particolare, l’articolo 9 del decreto richiamato prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle entrate sulla base di una metodologia che è approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
Il Dm ricalca, quindi, la struttura e i contenuti dell’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026.
La metodologia
L’impianto metodologico oggetto di approvazione, come detto, è il medesimo già approvato lo scorso anno con il relativo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze per il primo biennio di applicazione dell’istituto, al netto degli aggiornamenti necessari ad attualizzarne i contenuti al nuovo contesto temporale.
La procedura, come chiarito nel decreto stesso, è stata predisposta con riferimento a specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali ed è, quindi in linea, con la previsione contenuta nel citato articolo 9 del Dlgs. n. 13/2024.
Al riguardo, al decreto è allegato (allegato 1) un documento in cui sono descritti i passaggi metodologici in esito ai quali viene formulata la proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli Isa.
In particolare, in tale documento vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di Cpb per i suddetti contribuenti sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per meglio chiarire tale aspetto si riporta di seguito una tabella che sintetizza il percorso metodologico predisposto per il secondo biennio di concordato.
Metodologia CPB 2025/2026 |
Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi: 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia |
Ferma restando l’identità, rispetto allo scorso anno, delle tipologie di dati utilizzati e delle modalità di utilizzazione degli stessi, al fine di cogliere compiutamente lo scenario del singolo contribuente e macroeconomico, il sistema approvato per il nuovo biennio fa riferimento, ovviamente, a informazioni più aggiornate.
Ad esempio, per quanto specificamente attiene alla proiezione macroeconomica del biennio 2025-26, il documento metodologico allegato allo schema di decreto prevede, nella rivalutazione del reddito da concordare con dette proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026, l’utilizzo del Pil nominale stimato per tali annualità.
L’oggetto della proposta di Cpb
Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024.
Più in dettaglio, il decreto dispone che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
- il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
- il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).
Cessazione degli effetti del concordato
In coerenza con l’articolo 19, comma 2, del Dlgs n. 13/2024, nel quale è previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con decreto del Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti, l’articolo 4 del decreto 28 aprile 2025 individua le ipotesi in argomento che si confermano identiche a quelle già individuate con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze relativo al primo biennio di applicazione.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella che elenca tali circostanze eccezionali.
Circostanze eccezionali in presenza delle quali è prevista la cessazione del CPB in caso di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato |
a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: 1. danni ai locali destinati all’attività' d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività 4. la sospensione dell’attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale d) cessione in affitto dell'unica azienda e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura f) sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza. |
Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025
In analogia con quanto già previsto con il citato decreto del 14 giugno 2024, viene anche prevista la possibilità di adeguare la proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 tenendo conto di eventuali segnalazioni di possibili eventi straordinari.
A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, possono subire una riduzione nelle seguenti misure:
- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari a cui ci si riferisce sono quelli riconducibili alle situazioni eccezionali descritte nella precedente tabella, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, comunque, in data antecedente all’adesione al concordato.
Vale la pena evidenziare che gli abbattimenti nelle misure percentuali descritte sono calcolate automaticamente dal software applicativo del Cpb, sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente stesso.
Misure per graduare la proposta di concordato
Infine, nel decreto appena firmato, sono confermate anche le misure già previste dal più volte richiamato decreto ministeriale del 14 giugno 2024 per graduare, nel corso del biennio, la proposta di concordato.
A tal fine, infatti, viene previsto che l’eventuale maggiore reddito individuato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 con la metodologia approvata con il decreto, rispetto al reddito dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, sia considerato nella misura del 50 per cento.
Per le medesime finalità, tale modulazione viene effettuata anche ai fini della proposta di base imponibile Irap.
Anche in questo caso, la riduzione del 50% per il primo periodo d’imposta del biennio viene calcolata automaticamente dal software applicativo del Cpb, senza però la necessità, da parte del contribuente, di effettuare alcuna azione.
Indietro