CREDITO 110% MODALITA' DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/05/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/05/2022
cessionario, DISPONIBILITà, utilizzo
Compensazione dall'anno successivo senza limiti di importo ma senza possibilità di riporto dell'inutilizzato
Il credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura o dalla cessione della detrazione, se non ulteriormente ceduto, può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con la stessa ripartizione in 5/4 anni prevista per la detrazione.
Detto credito d’imposta non è soggetto ai limiti:
- dei 700.000 euro di importo compensabile (ora 2 milioni);
- dei 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- del divieto di compensazione nel caso di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ai 1.500 euro (pag. 14 Guida dell’AE.).
La quota annuale non compensata nell’anno, non può essere riporta a nuovo e nemmeno chiesta a rimborso.
Quindi Ai sensi dell’articolo 121, c. 3, del decreto-legge n. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
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