Credito d’imposta per “attività fisica adattata”

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/11/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/11/2022


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Bonus per l’esercizio di attività fisica specifica, se prescritta alle persone con patologie croniche e disabilità fisiche.


La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 737) ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di “attività fisica adattata”. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 5 maggio 2022 sono state definite le modalità attuative per accedere all’agevolazione.

In particolare, possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che nell’anno 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di Attività Fisica Adattata (AFA), come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 36/2021:

programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.

Per richiedere il beneficio occorre presentare telematicamente, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, nella quale va indicata la spesa sostenuta nel 2022 per l’attività fisica adattata. Modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza sono stati definiti dal provvedimento dell’11 ottobre 2022.

In base al rapporto tra le risorse economiche stanziate (1,5 milioni di euro) e la somma complessiva delle spese agevolabili indicate nelle istanze ricevute, l’Agenzia delle entrate comunicherà con apposito provvedimento (che sarà pubblicato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza) la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente.

Infine, si ricorda che il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese ed è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato può essere usufruito nei periodi di imposta successivi.

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