Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/01/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/01/2022


Classificazione:

img_report

Credito per le spese che ho pagato nel 2021 a un avvocato per un procedimento di negoziazione assistita


Per incentivare i procedimenti di “negoziazione assistita” e gli “arbitrati”, è riconosciuto un credito d’imposta, per un importo massimo di 250 euro, per i compensi pagati agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita che si sono conclusi con successo e gli arbitrati conclusi con lodo.

Il beneficio introdotto in via sperimentale dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 83/2015 è divenuto permanente grazie all’articolo 1, comma 618, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pagamento dei compensi, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alla spesa autorizzata (5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016).

Il credito può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero.

Il beneficiario deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi (quadro RG del modello 730 o quadro CR del modello Redditi Persone fisiche).

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

La parte di esso che non viene utilizzata può essere usufruita negli anni seguenti e riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro